Presidente
associazione: Andrea Costa
Vice presidente associazione: Daria Zandegiacomo
Consiglio direttivo:Valentino Zandegiacomo - Ida Molin -
Luisa Zandegiacomo - Mara Larese
ARTICOLO 1
Costituzione
1. E' costituita
la "Associazione Paspartucadorini" d'ora in poi
chiamata semplicemente Associazione.
ARTICOLO
2
Sede e durata
1. L'Associazione
ha sede a Auronzo di Cadore, Via dell’angelo 28.
2. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere
sciolta
con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
ARTICOLO
3
Oggetto e scopo
1. L'Associazione
non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione,
sostegno e
svolgimento di attività culturali artistiche e di ricerca,
nella organizzazione
di dibattiti, mostre di pittura personali e collettive,
fiere, viaggi organizzati, eventi,
realizzazione di ex-tempore, concorsi, realizzazione di
pagine web da destinare
esclusivamente agli associati attraverso la realizzazione
di un portale, conferenze
e corsi collettivi di varia natura, nella raccolta di
documentazione,
nella redazione e pubblicazione di materiale sia
divulgativo che
tecnico, nonché in altre iniziative volte a perseguire gli
scopi
sociali. Investire gli eventuali utili delle manifestazioni
in materiali ed attrez
zature utili alla vita stessa dell’associazione;
devolvere ad enti, associazioni, ed istituti di assistenza
e beneficenza, nonché cul
turali, ricreativi e sportivi eventuali introiti
L’associazione è apartitica.
2. Le attività promosse dall'Associazione hanno come scopo
il
perseguimento dei
seguenti obiettivi:
- diffondere e promuovere l’arte. Con Arte intendiamo
programmi, documentazione, progetti, o altri lavori
rilasciati in
forma pittorica, scultorea, letteraria, e delle arti visive
in genere.
- diffondere e promuovere la diffusione dell’arte sia
interna che
esterna al l’associazione;
- favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole anche
degli strumenti
informatici mediante una corretta alfabetizzazione
informatica,
che è disponibile per tutti;
- favorire l’incontro culturale e di esperienze fra
artisti.
- diffondere l'uso e la conoscenza della rete Internet come
ideale
luogo di libero scambio di informazioni;
3. L'Associazione collabora con altre associazioni affini
che perseguano
obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che
internazionale.
ARTICOLO
4
Patrimonio ed entrate dell'Associazione
1. Il patrimonio
dell'Associazione è costituito da beni mobili e
immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi
titolo, da
elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e
privati o persone
fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è
costituito dai
versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva
misura di Euro
60, versate come segue dai fondatori stessi:
Andrea Costa Euro 15
Valentino Zandegiacomo Euro 15
Luisa Zandegiacomo Euro 15
Ida Molin Euro 15
Daria Zandegiacomo Euro 15
3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione
dispone delle
seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei
versamenti
ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli
effettuati da tutti
coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua
attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota
di versamento
minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla
Associazione da
parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota
annuale di
iscrizione all'Associazione.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di
finanziamento
o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario
all'atto
dell'ammissione e al versamento della quota annua di
iscrizione entro
il 31 marzo di ogni anno, o entro tre mesi dall'ingresso
per i nuovi
soci. E' comunque facoltà dei Soci della Associazione
effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli
annuali.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di
qualsiasi
entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra
determinati per
l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a
fondo perduto; i
versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in
nessun caso, e
quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione
né in caso di
morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla
Associazione,
può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di
quanto versato
alla Associazione a titolo di versamento al fondo di
dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione
e,
segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a
terzi, né per successione a titolo particolare né per
successione a
titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di
morte.
ARTICOLO
5
Fondatori e Soci dell'Associazione
1. Sono Soci
dell'Associazione:
- i Soci Fondatori della Associazione;
- i Soci Ordinari della Associazione;
2. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla
costituzione
dell'originario fondo di dotazione della Associazione
stessa.
3. Sono Soci Ordinari della Associazione coloro che
riconoscendosi
nelle finalità e nei principi della medesima, decidono di
sostenerla
con la loro adesione.
4. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere
espressa
domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di
condividere
le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad
accettarne e
osservarne Statuto e Regolamenti.
5. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle
domande di
ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento,
accogliendo la
domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o
differendo il
termine di ulteriori sessanta giorni.
6. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi
momento
notificare la sua volontà di recedere dal novero dei
partecipanti alla
Associazione stessa, tale recesso (salvo che si tratti di
motivata
giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto
immediato) ha
efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello
nel quale il
Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di
recesso.
7. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento
oppure di
altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione
può esserne
escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'esclusione ha
effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento
di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per
le quali
l'esclusione sia stata deliberata.
ARTICOLO
6
Organi della Associazione
1. Sono Organi
dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci Ordinari dell'Associazione;
- Il Consiglio Direttivo, costituito da:
+ Il Presidente
+ Il Vice Presidente
+ Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario
hanno la
durata di due anni e sono rieleggibili.
ARTICOLO
7
Assemblea
1. L'Assemblea è
composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è
l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per
l'approvazione
del rendiconto economico e finanziario e per la
programmazione
dell'attività futura. Essa inoltre:
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della
Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento
dell'attività
della Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione
comunque
denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la
vita
dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla
legge e dal
presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della
Associazione e la
devoluzione del suo patrimonio.
- ogni due anni elegge il Consiglio Direttivo
- ogni due anni elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta
questi lo
ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno
un terzo dei
Soci Effettivi, o dal Collegio dei Revisori, o dalla
maggioranza del
Consiglio Direttivo. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea
è convocata
in territorio italiano.
4. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera
elettronica,
anche tramite sms, e_mail,
fax o posta ordinaria, contenente l'indicazione del luogo,
del giorno e
dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da
trattare, spedita
almeno dieci giorni prima a tutti i Soci all'indirizzo
risultante
nel Libro dei Soci della Associazione, nonché ai componenti
del
Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti.
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a
deliberare qualora
in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei
suoi membri.
6. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia
l'assemblea ordinaria
che l'assemblea straordinaria saranno validamente
costituite qualunque
sia il numero dei membri intervenuti.
7. Tutti i Soci Effettivi dell'Associazione hanno diritto
ad un voto.
Il voto è esercitabile anche mediante delega. La delega può
essere
conferita solamente ad un altro Socio Effettivo
dell'Associazione che
abbia già diritto di voto. Ciascun delegato non può farsi
portatore di
più di due deleghe.
9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della
maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si
computa come
voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
10. Per la nomina del Consiglio Direttivo, per
l'approvazione dei
Regolamenti, per le modifiche statutarie e la distribuzione
di utili,
avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto
favorevole
della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in
seconda
convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della
Associazione
e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto
favorevole dei due
terzi dei presenti, tanto in prima che in seconda
convocazione.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di
sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente oppure da qualsiasi altro
Socio
dell'Associazione, da lui delegato.
ARTICOLO
8
Il Presidente
1. Al Presidente
dell'Associazione spetta la rappresentanza
dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in
giudizio. Previa
approvazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e
comunicazione
ai Soci, il Presidente può attribuire la rappresentanza
dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base
delle direttive
emanate dall'Assemblea, l'ordinaria amministrazione
dell'Associazione;
in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente
può compiere
atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve
contestualmente convocare l'Assemblea per la ratifica del
suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, cura
l'esecuzione
delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento
amministrativo
dell'Associazione, controlla l'osservanza dello Statuto, ne
promuove la
riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio
preventivo e del
bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'
Assemblea,
corredandoli di idonee relazioni.
ARTICOLO
9
Il Vice Presidente
1. Il Vice
Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito
all'esercizio delle
proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente
costituisce
per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
ARTICOLO
10
Il Segretario
1. il Segretario
svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze
dell'Assemblea e coadiuva il Presidente nell'esplicazione
delle
attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune
per il
funzionamento dell'amministrazione della Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle
Assemblee
nonché del Libro dei Soci dell'Associazione.
ARTICOLO
11
Libri della Associazione
1. Oltre alla
tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione
tiene i Libri Verbali dell'Assemblea, del Consiglio
Direttivo, e del
Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Libro dei Soci
della
Associazione. I libri possono essere redatti in forma
elettronica.
2. I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne
faccia
motivata istanza; le copie richieste sono fatte
dall'Associazione a
spese del richiedente.
ARTICOLO
12
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio
dei Revisori dei Conti si compone da un minimo di due
membri a un massimo di tre membri.
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la
carica di
Consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso
valgono
le norme dettate nel presente Statuto per i membri del
Consiglio
Direttivo.
4. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle
Adunanze dei
Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze
dell'Assemblea
e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola,
ma senza
diritto di voto, verificano la regolare tenuta della
contabilità della
Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui
bilanci, decidono
sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione.
ARTICOLO
13
Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi
dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e
finanziario
e un preventivo per la programmazione dell'attività futura.
ARTICOLO
14
Avanzi di gestione
1.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo
indiretto,
utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché
fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno
che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge,
statuto o regolamento.
2. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o
gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle
ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO
15
Scioglimento
1. In caso di suo
scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha
l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
organizzazioni non
lucrative di utilità sociale che condividano le stesse
finalità (vedi
articolo 3).
2. Qualsiasi modifica all'articolo 3 (scopi della
Associazione) del
presente statuto o qualsiasi modifica nell'intero statuto
che lo possa
permettere, o l'inserimento di articoli o sezioni
incompatibili con il
suddetto articolo, comporterà lo scioglimento della
Associazione.
ARTICOLO
16
Legge applicabile
1. Per
disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto,
si
deve far riferimento alle norme in materia di Enti
contenute nel libro
I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute
nel Libro V
del Codice civile.